Impedimenti matrimoniali – L’età Avvocato divorzista e per annullamento del matrimonio

* Tratto da uno scritto di Antonio Mollo, Avvocato divorzista
L’impedimento legato all’età

Per contrarre matrimonio civile occorrono determinati requisiti, che un avvocato divorzista deve conoscere.

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Antonio Mollo, Avvocato divorzista

Alcuni presupposti legali per il matrimonio vengono in rilievo in positivi, altri in negativo.

La mancanza dei requisiti dà luogo agli impedimenti matrimoniali.

Vi sono impedimenti dispensabili, cioè superabili e altri non dispensabili.

La libertà di contrarre matrimonio non è quindi assoluta.

La facoltà di sposarsi può cioè esercitarsi entro gli speciali limiti fissati dall’ordinamento.

L’età come impedimento matrimoniale

L’art. 84 cod. civ. è stato novellata dalla riforma del diritto di famiglia.

Precisamente, è stata elevata a diciotto anni l’età matrimoniale.

In questo modo, il minore non ha possibilità di contrarre matrimonio, come ben sa un avvocato divorzista.

Originariamente si prevedeva una differente età matrimoniale per l’uomo e per la donna.

L’avvocato divorzista conosce bene l’evoluzione storica e concettuale in materia.

L’età per il matrimonio era, rispettivamente, di sedici e quattordici anni.

L’innalzamento dell’età matrimoniale ha realizzato una piena parificazione tra uomo e donna anche con riferimento all’età.

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Antonio Mollo, avvocato divorzista

Si è superata così la concezione che, con riferimento al matrimonio, dava rilevanza alla mera maturità fisica.

Questa era intesa quale idoneità sessuale e procreativa.

La capacità richiesta per il matrimonio è così la stessa fissata dall’art. 2 del codice civile.

Questa norma citata precisa che

con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un’età diversa.

In presenza dell’impedimento previsto dall’art. 84, il soggetto è incapace.

Tuttavia, è possibile che il minore sia autorizzato ugualmente a contrarre matrimonio.

Dispensa per il minore che abbia compiuto i 16 anni

L’impedimento dell’età non è dispensabile se il minore ha meno di 16 anni (come noto a ogni avvocato divorzista).

Compiuti i 16 anni, il minore può essere autorizzato dal giudice alle nozze.

L’autorizzazione, sentiti il p.m., i genitori (o il tutore), è concessa dal Tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore.

Il giudice concede l’autorizzazione se accerta la maturità psico-fisica del minore, la fondatezza delle ragioni e dei gravi motivi.

La maturità psico-fisica non riguarda la mera capacità sessuale.

Tale maturità coincide con quella che la legge riconosce presuntivamente al maggiorenne.

Il minore deve aver raggiunto la capacità che la generalità dei soggetti raggiunge presuntivamente a 18 anni.

L’interessato, inoltre, deve avere consapevolezza dei diritti e degli obblighi che derivano dal matrimonio.

Le ragioni addotte

Il giudice deve valutare, altresì, la fondatezza delle ragioni addotte dal minore istante.

Questa circostanza è conosciuta da ciascun avvocato divorzista.

Si ritiene che debba astenersi dal valutare ragioni, anche se gravi, diverse da quelle addotte dall’interessato.

Sotto il profilo pratico è difficile distinguere l’indagine sulla fondatezza delle ragioni addotte da quella sui gravi motivi.

I gravi motivi rappresentano, d’altronde, le ragioni che rendono pregiudizievole l’attesa del raggiungimento dei 18 anni.

Il procedimento

L’autorizzazione a contrarre matrimonio rientra tra i procedimenti di volontaria giurisdizione.

Questo è ben noto a ogni avvocato divorzista.

Giudice competente è il tribunale per i minorenni del luogo dove ha la residenza il minore.

Se i nubendi sono minori con diversa residenza, devono presentare due istanze, dinnanzi ai tribunali rispettivamente competenti.

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Antonio Mollo, avvocato divorzista

Si ritiene che il ricorso possa essere sottoscritto dal difensore a cui il minore abbia rilasciato procura.

Il tribunale per i minorenni, ascoltati il p.m. e i genitori (o il tutore), provvede con decreto.

Il decreto viene comunicato ai medesimi e ai nubendi.

Questi soggetti, entro 10 giorni, possono proporre reclamo, con ricorso alla Corte di appello.

Quest’ultima decide con ordinanza non impugnabile emessa in camera di consiglio.

Non è ammesso ricorso in Cassazione.

Si consideri, al riguardo, il carattere non contenzioso del procedimento.

I requisiti per l’autorizzazione

I gravi motivi che devono sussistere ai fini dell’autorizzazione, devono essere valutati dal Tribunale per i minorenni sotto due profili.

Uno è il profilo negativo, in quanto devono essere evitati disagi e sofferenze alla coppia.

Un altro è il profilo positivo, in quanto deve valorizzarsi il desiderio serio della scelta matrimoniale.

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Avvocato divorzista
L’esperienza come avvocato divorzista

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