Proprietà intellettuale e industriale Diritto d'autore, brevetto e marchio

Definizioni

Il sistema normativo non fornisce una precisa definizione di “proprietà intellettuale”.

Convenzionalmente, quando si utilizza tale espressione, si fa riferimento a tutti quei diritti (di natura esclusiva) volti a tutelare le opere intellettuali, scientifiche e industriali.

Tali diritti si muovono su un duplice binario: il binario della personalità e quello della patrimonialità.

I diritti personali (o morali) spettano all’autore dell’opera, dell’invenzione o del marchio, in quanto tale.

Questi ultimi sono di natura personalissima, per cui irrinunciabili, intrasmissibili e imprescrittibili.

I diritti patrimoniali si collocano invece sul piano della utilizzabilità economica dell’opera dell’ingegno, sono disponibili e trasmissibili a qualsiasi titolo.

Secondo l’impostazione classica, all’interno della proprietà intellettuale andrebbero distinte due diverse categorie:

  • la proprietà industriale;
  • il diritto d’autore.
La proprietà industriale

All’interno di tale categoria sono ricompresi i segni distintivi dell’impresa, le innovazioni tecniche e di design.

In particolare, il Codice di proprietà industriale che, a livello nazionale, costituisce la principale fonte normativa in materia, all’art. 1 recita:

Ai fini del presente codice, l’espressione proprietà industriale comprende marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali

Modi di acquisto dei diritti di proprietà industriale

Il successivo art. 2 specifica i modi di acquisto dei diritti di proprietà industriale, e precisamente:

  •  le invenzioni, i modelli di utilità e le nuove varietà vegetali  sono suscettibili di brevettazione;
  • i marchi, i disegni e i modelli e le topografie di prodotti a semiconduttore sono suscettibili di registrazione.

Al momento della creazione dell’opera al titolare della stessa è riconosciuto solo un diritto di paternità ma non un diritto di attuazione e disposizione.

Condicio sine qua non per poter raggiungere tale fine  è l’attivazione davanti all’autorità competente (a livello nazionale l’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti) di una procedura volta a concludersi con il rilascio da parte di tale autorità di un titolo giuridico che prenderà il nome, rispettivamente, di brevetto o registrazione.

Il titolo ha natura costitutiva in quanto solo mediante il suo rilascio il richiedente acquisirà il diritto.

La durata della tutela dei principali diritti di proprietà industriale

Il brevetto ha una durata massima di venti anni e non è rinnovabile. Sono previste delle eccezioni in campo farmaceutico.

Il marchio ha una durata di dieci anni. Tale durata è rinnovabile potenzialmente per un numero infinito di volte.

Il modello di utilità è tutelabile tramite brevetto per una durata massima di dieci anni e non è rinnovabile.

I modelli e i disegni ornamentali sono tutelabili mediante registrazione per una durata di cinque anni. Tale durata è rinnovabile, per uno o più quinquenni, fino a un massimo di venticinque anni.

I diritti “titolati” e i diritti “non titolati”

I  diritti inerenti alle opere di ingegno per le quali è prevista la procedura di brevettazione o registrazione vengono definiti “diritti titolati”.

I diritti, invece, relativi alle restanti opere d’ingegno contenute nell’elenco di cui all’art. 1 c.p.i. (quali,  i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine) sono definiti “diritti non titolati” e sono protetti quando ne ricorrono i presupposti di legge.

Il diritto d’autore

Il diritto d’autore (o, con terminologia atecnica, copyright) riguarda esclusivamente le opere di ingegno creativo quali, ad esempio, opere letterarie, cinematografiche, teatrali, televisive, musicali, fotografiche.

La disciplina del diritto d’autore, a livello nazionale, è dettata dalla l. 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche.

L’autore al momento della creazione dell’opera assume la paternità della stessa. Gli viene altresì riconosciuto il diritto di disporne economicamente.

Il diritto d’autore non è soggetto ad alcun tipo di registrazione.

La tutela del diritto di utilizzazione economica ha una durata pari alla vita dell’autore e prosegue anche per settant’anni dopo la sua morte.

Il ruolo fondamentale di un avvocato esperto in materia di proprietà intellettuale

La complessità delle problematiche legate alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale in tutte le sue fasi (redazione e deposito domanda, contratti di licenza, contratti di cessione, contenzioso in materia di contraffazione, rapporti con la SIAE e società equivalenti, ecc.) e la necessità di una attenta disamina delle

fonti normative sia a livello nazionale che internazionale rendono necessario affidarsi a una figura professionale esperta in materia.

avvocato proprietà intellettuale

Lo Studio Legale offre professionisti specializzati in tale ambito sia per una assistenza giudiziale che di consulenza stragiudiziale, anche per la contrattualistica.

Per contattare lo studio Legale – per ottenere consulenza in materie riguardanti i diritti di proprietà intellettuale e industriale ovvero assistenza giudiziale o stragiudiziale – si possono utilizzare i recapiti indicati nella Pagina Contatti

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *