La perdita di chance nella responsabilità civile Il risarcimento per perdita di chance

La perdita di chance nella responsabilità civile

La problematica che riguarda la perdita di chance nella responsabilità civile è particolarmente complessa.

Lo si nota già dalla difficoltà di assegnare una definizione univoca esauriente alla chance stessa.

Appare semplice notarlo attraverso lo studio della dottrina e della giurisprudenza dei paesi in cui si fa largo uso di questa nozione.

Le accezioni da assegnare alla perdita di chance nella responsabilità civile

Si intende qui interpretare la chance sia come probabilità che il soggetto ha di migliorare la propria situazione, sia come probabilità di mantenere la propria situazione.

Di conseguenza, la perdita di chance nella responsabilità civile rileva come perdita di probabilità di migliorare la propria situazione.

Tale perdita di chance può comportare la definitiva impossibilità di ottenere una determinata utilità (in precedenza prospettabile).

Oppure la perdita di chance può comportare la mera diminuzione delle probabilità di ottenere una determinata utilità.

D’altro canto, la perdita di chance nella responsabilità civile può configurarsi quale perdita di probabilità di mantenere una determinata situazione.

Si ha allora l’aumento del rischio di verificazione di un determinato pregiudizio.

La perdita di chance nella responsabilità contrattuale

In ambito di responsabilità da inadempimento la perdita di chance deve essere conseguenza della violazione di un programma obbligatorio.

Se l’obbligo di mantenere o di conseguire determinate chance appare parte integrante dell’oggetto della prestazione, la loro perdita, imputabile al debitore, ne comporta la responsabilità.

In tale evenienza, grava sull’inadempiente l’obbligo di risarcimento del danno, qualora risulti determinato il valore patrimoniale delle chance stesse.

Tale determinazione può avvenire, ad esempio, con una clausola penale.

Se l’inadempimento non si identifica con la lesione di chance ben individuate nel programma obbligatorio, la perdita di chance può rilevare quale mera conseguenza.

Al fine del risarcimento, può rilevare allora quale danno risarcibile (artt. 1223 ss. cod. civ.).

La perdita di chance nella responsabilità extracontrattuale

Se si vuol dar rilievo autonomo alla perdita di chance nella responsabilità civile, ex art. 2043 cod. civ., la si deve valutare quale danno ingiusto.

Perché abbia rilevanza la chance deve (o un certo numero di chance devono) avere un proprio valore al fine della realizzazione della fattispecie dell’illecito civile.

In tal modo, la perdita di chance nella responsabilità civile può configurarsi quale un elemento costitutivo del fatto illecito.

Se invece essa rappresenta una conseguenza dell’illecito, si deve valutare se costituisca danno risarcibile ex art. 2056 cod. civ.

Si può dimostrare che un preciso quantitativo (minimo) di chance costituisce un autonomo (e certo) valore di mercato oggettivamente apprezzabile.

La perdita di questo quantitativo di chance comporta allora un danno rilevante ai fini dell’illecito.

Se ciò non si dimostrasse, si dovrebbe accettare che anche una sola chance perduta possa valere quale pregiudizio economico rilevante ai fini della responsabilità extracontrattuale.

Ma tale ultimo approdo non può essere ammesso.

Si rischierebbe infatti di rendere la responsabilità extracontrattuale assolutamente incerta, quindi irragionevole.

La perdita di chance nella responsabilità civile e il nesso di causalità

Il calcolo delle chance perdute viene a volte effettuato per verificare il nesso tra una condotta, o una attività, e un evento.

Ad esempio, si afferma, a volte, che aver fatto perdere a un soggetto una elevata quantità di chance di mantenere una determinata utilità corrisponde ad avergli fatto perdere l’utilità stessa.

In questo caso, non si considera la chance come autonomo elemento rilevante ai fini dell’illecito.

Si sfocia piuttosto nel campo che riguarda i criteri di imputazione della responsabilità.

In particolare, si sconfina nelle questioni che riguardano il rapporto tra condotta e inadempimento o tra inadempimento e danno risarcibile, in caso di responsabilità contrattuale.

Con riferimento alla responsabilità extracontrattuale, si sfocia invece nel campo del rapporto tra condotta e danno ingiusto o tra illecito e danno risarcibile.

In altri termini, si esce dall’ambito della perdita di chance nella responsabilità civile e si entra nell’area della causalità giuridicamente rilevante.

Distruzione di un bene e perdita di chance

Facciamo un esempio.

Tizio distrugge colposamente un quadro, avente un determinato valore di mercato, in proprietà di Caio, pittore e autore del bene.

Col perimento si realizza il fatto illecito e sorge la responsabilità di Tizio nei confronti di Caio.

Il risarcimento deve quantificarsi in base ai complessivi pregiudizi economici subiti da Caio, ex art. 2056 cod. civ.

Vi rientra anche la perdita delle chance di ottenere dei premi partecipando, con quel quadro, ad alcune gare?

In ambito di responsabilità extracontrattuale si devono risarcire tutti i danni, anche imprevedibili.

Ciò depone a favore della più ampia risarcibilità delle mere chance perdute.

D’altro canto, deve ammettersi che non si tratta di una perdita economica certa ma di una mera ipotesi di pregiudizio.

Il risarcimento da perdita di chance non può allora trovare applicazione.

Lesione fisica e perdita di chance

Si ipotizzi adesso un altro caso.

Tizio provoca colposamente un incidente in cui risulta gravemente ferito il pittore Caio, il quale non può così più realizzare dei quadri.

Caio perde così il guadagno legato alla possibile vendita degli stessi ma anche le chance di vincere dei premi mediante la partecipazione a gare.

In tal caso, si ha la lesione di un interesse fondamentale della persona tutelato costituzionalmente, quale è la salute.

Ciò legittima, secondo i noti orientamenti della Corte di Cassazione, il risarcimento del danno non patrimoniale.

Nel computo di questo danno non patrimoniale potrebbe essere calcolata ogni probabile perdita di chance legata all’esternazione della personalità del danneggiato.

Così potrebbe trovare risarcimento anche la sopra ipotizzata perdita di chance.

La quantificazione del risarcimento da perdita di chance

Quando si tratta di responsabilità contrattuale, viene in rilievo il parametro della prevedibilità del danno (salvo il caso di dolo), sancito dall’art. 1225 cod. civ.

La norma fa sostanzialmente gravare sulle parti l’onere di esteriorizzare gli interessi che intendono far emergere ai fini del risarcimento nell’eventualità di un inadempimento.

Il risarcimento viene spesso calcolato su base percentuale in considerazione delle chance colposamente lese.

In caso di impossibilità di applicazione di un tale criterio, si può comunque applicare l’art. 1226 cod. civ., qualora sia impossibile quantificare il danno.

Quando si ha una responsabilità extracontrattuale, devono essere risarciti anche i danni imprevedibili.

Si deve comunque dar rilievo al rapporto tra la sanzione risarcitoria e il grado della colpa da connettere allo specifico danno.

Peculiare rilevanza alla colpa, in relazione al danno prodottosi, viene assegnata sia dall’art. 2055 cod. civ. sia dal secondo comma dell’art. 2056 cod. civ.

Nell’equo apprezzamento delle circostanze del caso (art. 2056 cod. civ.) rientra infatti anche la valutazione dell’elemento soggettivo.

L’esperienza dello Studio Legale in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

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Lo Studio Legale si occupa tradizionalmente dei risarcimenti per responsabilità contrattuale o da fatto illecito.

Gli Avvocati dello Studio Legale sono costantemente aggiornati sulle evoluzioni normative e giurisprudenziali in materia.

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