Si può formulare qui una domanda, a cui sarà data risposta da parte dello Studio Legale:

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    Alcune domande con le relative risposte:

    Qual è il rimedio da mettere in atto in caso di contratto sproporzionato?

    La rescissione del contratto

    Il rimedio della rescissione del contratto può essere impiegato sie per i contratti iniqui stipulati in stato di pericolo sia per i contratti sproporzionati stipulati in stato di bisogno.

    Quanto alla prima ipotesi, la rescissione può essere richiesta dalla parte che ha assunto degli obblighi a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri da un attuale pericolo di un grave danno alla persona. Ad esempio, il rimedio può essere esperito da chi promette di vendere un proprio bene mobile prezioso a un prezzo più basso rispetto a quello di mercato pur di essere salvato da un imminente naufragio.

    Quanto alla seconda ipotesi, la rescissione può essere richiasta se tra la le due controprestazioni sussiste una sproporzione, accettata dalla parte danneggiata per far fronte a un determinato stato di bisogno, di cui l’altra parte abbia approfittato per trarne vantaggio. E’ richiesta una sproporzione oltre la metà: l’azione non è ammessa se la lesione non eccede la metà del valore della prestazione della parte danneggiata al tempo del contratto (lesione che deve perdurare fino alla proposizione della domanda giudiziale di rescissione).

    Come si fa a scegliere il proprio amministratore di sostegno?

    Designazione dell’amministratore di sostegno

    Recandosi presso un notaio, una persona può designare il proprio amministratore di sostegno per l’eventualità in cui sopravvenga una condizione di incapacità. Nel momento in cui si effettua la designazione, la persone deve essere nel pieno delle proprie capacità mentali. Se sopravviene l’incapacità, il giudice deve prioritariamente valutare la possibilità di nominare la persona designata. Può nominare un’altra persona se sussistono gravi motivi che inducono a non nominare la persona designata.

    Nel corso del giudizio per la nomina dell’amministratore di sostegno, la persona incapace, destinataria del provvedimento richiesto, deve essere ascoltata e può comunque indicare (se è in grado di comprendere le conseguenze delle proprie scelte personali) il soggetto a cui desidera che venga affidata l’amministrazione. Il giudice deve primariamente prendere in esame la possibilità di nominare la persona indicata da chi deve beneficiare del provvedimento.

    Qual è il termine entro cui si deve impugnare il licenziamento?

    Il termine entro cui impugnare il provvedimento espulsivo di licenziamento inflitto dal datore di lavoro è quello perentorio di 60 giorni.

    Ciò significa che, trascorso inutilmente il predetto termine senza che il prestatore di lavoro faccia pervenire formale impugnativa al datore di lavoro, il licenziamento, seppure affetto da invalidità, non potrà più essere rimosso.

    L’impugnativa del licenziamento – come ha chiarito la Suprema Corte di cassazione a sezioni unite, con pronuncia del 5 febbraio 2010 n. 2676 – si considera tempestiva se la stessa è stata inoltrata entro il termine di 60 giorni, anche se il datore di lavoro la riceva oltre il predetto termine.

    Il datore di lavoro può legittimamente pretendere un'ulteriore proroga di un contratto di lavoro a tempo determinato, che finisca così per andare oltre i trentasei mesi?

    Con il decreto legislativo 81/2015 il legislatore ha confermato che la durata massima del contratto di lavoro a tempo determinato è di trentasei mesi.

    Tuttavia, all’art. 19, 2° comma d. lgs. 81/2015, è prevista la possibilità di stipulare un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, a condizione che lo stesso venga stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio, pena la conversione di tale contratto in quello di contratto di lavoro a tempo indeterminato.

    Come si giunge a una separazione consensuale con omologa?

    La separazione con accordo omologato

    I coniugi che intendono separarsi devono presentare al Tribunale competente il ricorso per separazione.

    Nel ricorso vengono indicate le condizioni concordate. Il ricorso deve contenere le motivazioni che spingono i coniugi a chiedere la separazione e le modalità scelte dagli stessi in relazione all’affidamento e al mantenimento dei figli, nonché all’assegnazione della casa familiare.

    Successivamente, il Tribunale provvede a fissare l’udienza presidenziale, alla quale devono partecipare personalmente i coniugi.

    In tale udienza, il giudice delegato tenta la conciliazione tra i coniugi e, in caso di esito negativo, può disporre in merito ai provvedimenti provvisori e urgenti.

    Affinché l’accordo di separazione disposto dai coniugi diventi efficace è necessario un apposito provvedimento di omologa da parte del Tribunale.

    Testo domanda sesta

    Risposta domanda cinque

    Testo domanda settima

    Risposta domanda cinque

    Testo domanda ottava

    Risposta domanda cinque