Trasferimento dei lavoratori senza indicazione delle ragioni Cassazione 4 settembre 2019 n. 22100

Il caso

Il caso qui analizzato riguarda il tema del trasferimento dei lavoratori.

Un lavoratore è stato trasferito presso un’altra sede rispetto a quella in cui lavorava.

La società datrice ha motivato il provvedimento con l’assegnazione del dipendente a diverse mansioni.

Ritenendo pretestuosa la motivazione, il lavoratore si è rifiutato di recarsi presso la nuova sede.

La società lo ha licenziato con provvedimento, poi impugnato dal lavoratore.

Le fasi del giudizio

Il lavoratore ha lamentato che la società ha modificato le ragioni poste alla base del trasferimento.

Nella lettera di trasferimento questa ha comunicato l’assegnazione a diverse mansioni.

Nel corso del giudizio ha invece indicato la necessità che il lavoratore affiancasse un altro collega.

Tanto, secondo il lavoratore, ha costituito prova dell’illegittimità del trasferimento.

Da qui la decisione di non presentarsi presso la sede indicata.

Conseguentemente, la società lo ha licenziato.

I giudizi di primo e secondo grado hanno affermato la legittimità del licenziamento.

La decisione dei giudici di appello è stata impugnata innanzi alla Cassazione.

La decisione del Supremo Collegio

Nel respingere il ricorso del lavoratore, la Cassazione ha statuito che:

  1. in tema di mutamento della sede di lavoro, il provvedimento di trasferimento non è soggetto ad alcun onere di forma e non deve necessariamente contenere l’indicazione dei motivi;

  2. il datore di lavoro non ha neppure l’obbligo di rispondere al lavoratore che ne richiede l’indicazione;

  3. nel caso in cui il lavoratore contesti il trasferimento, è onere del datore provare la legittimità del trasferimento;

  4. in tale ultimo caso, il datore ha l’onere di provare in giudizio la fondatezza delle ragioni che lo hanno determinato;

  5. nel fornire la prova, il datore ben può integrare o modificare la motivazione eventualmente enunciata nel provvedimento di trasferimento.

I principi applicati in materia di trasferimento dei lavoratori

Secondo la Cassazione, il datore di lavoro può quindi disporre il trasferimento del lavoratore, anche senza motivarlo.

La decisione concerne una situazione in cui il trasferimento è deciso unilateralmente dal datore.

Esulano quindi i casi in cui il trasferimento è sollecitato da un’espressa richiesta del lavoratore.

Che accade se il lavoratore richiede di conoscere le ragioni  del trasferimento?

Sul punto, dottrina e giurisprudenza non appaiono sempre univoche.

Secondo la sentenza, il datore non è tenuto a comunicare le ragioni del trasferimento dei lavoratori.

Ciò vale salvo diverse prescrizioni della contrattazione collettiva di settore.

La sentenza si pone in linea con la prevalente giurisprudenza in materia.

Secondo parte della dottrina, invece, sussiste un preciso obbligo in capo al datore di comunicare le ragioni del trasferimento.

La norma di riferimento

L’art. 2103 c.c. prevede che

il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive

Secondo tale norma, quindi, il trasferimento dei lavoratori non deve essere arbitrario.

Può essere disposto solo in presenza di ragioni tecniche, organizzative e produttive della società.

Al datore spetta fornire la prova della sussistenza di tali ragioni.

Tale onere investe solo la fase di contestazione.

Se il lavoratore contesta in giudizio il trasferimento, il datore deve fornire la suddetta prova.

Ma nella fase precedente al giudizio il datore non è tenuto a indicare le ragioni del trasferimento.

I precedenti giurisprudenziali

La sentenza si pone in linea con il precedente orientamento espresso dal Supremo Collegio.

Secondo Cass. 18 gennaio 2019 n. 1383, qualora sia contestata la legittimità del trasferimento, il datore di lavoro deve comunque dimostrare le reali ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano il provvedimento.

Negli stessi termini, si veda Cass. 28 settembre 2018 n. 23595.

Si veda anche Cass. 17 maggio 2010 n. 11984.

Cass. 13 gennaio 2017 n. 807 ha ritenuto che la prassi aziendale di avvicendamento del personale non provi la fondatezza del trasferimento.

Questi principi si applicano in caso di trasferimento dei lavoratori.

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