Non è sproporzionato il licenziamento del dipendente che sottrae le caramelle della società Anche la sottrazione di un bene di valore modesto giustifica il licenziamento

Il caso di licenziamento esaminato dalla Cassazione

Un dipendente addetto al rifornimento degli scaffali di un supermercato ha sottratto confezioni di gomme e caramelle per un valore di nove euro.

Il dipendente, fermato alla fine del turno, è stato trovato in possesso delle predette confezioni, nascoste nella giacca e nei pantaloni.

Il licenziamento e l’impugnazione

La società ha provveduto al licenziamento del dipendente per giusta causa.

Il provvedimento è stato impugnato dal lavoratore.

La domanda è stata però rigettata sia in primo che in secondo grado.

I giudici di merito hanno infatti considerato proporzionato il licenziamento in ragione della compromissione del vincolo fiduciario.

Il giudizio della Cassazione sulla gravità del fatto

La Cassazione ha rigettato il successivo ricorso del lavoratore, confermando la legittimità della decisione di merito.

Secondo l’iter motivazionale, la proporzionalità del licenziamento deve essere valutata alla luce di una serie di elementi.

Tra questi vi sono la tipologia delle mansioni del dipendente e l’intensità dell’elemento soggettivo del lavoratore.

Il licenziamento proporzionato

L’esame complessivo, al fine di un licenziamento, deve avere ad oggetto le seguenti valutazioni:

a) se il comportamento del lavoratore lede il vincolo fiduciario;

b) se la lesione è così grave e irrimediabile da non consentire la prosecuzione del rapporto.

Le motivazioni di Cassazione 12 ottobre 2017 n. 24014

Nel caso di sottrazione dei beni dell’azienda – affermano i giudici – la valutazione deve investire la portata oggettiva della condotta.

Non assume rilievo il valore del bene sottratto.

Nella specie, i giudici hanno rilevato il modesto valore delle confezioni di gomme e caramelle (appena nove euro).

Lesione del rapporto di fiducia e licenziamento

I giudici hanno però ritenuto determinante la posizione del lavoratore che era addetto al rifornimento degli scaffali e, quindi, a stretto contatto con la merce.

Il dipendente, ignorando che i beni erano dotati di dispositivi anti-taccheggio, ha premeditato di sottrarli, pensando che non sarebbe stato scoperto.

La condotta dolosa del lavoratore, che ha occultato la merce anche all’interno dei pantaloni, ha leso la fiducia in maniera grave e irreversibile.

La decisione e l’orientamento pregresso

La decisione menzionata, che ha esaminato la proporzionalità del licenziamento rispetto alla gravità dei fatti contestati, si pone in linea con l’orientamento in materia.

Si segnala Cassazione 5 aprile 2017 n. 8816, che ha ritenuto legittimo il licenziamento del dipendente che aveva sottratto pochi litri di gasolio dalla società.

Si può richiamare anche Cassazione 18 ottobre 2017 n. 24561. Nel caso di specie, la dimenticanza del lavoratore di talune banconote (per euro 8.500,00) della società non ha giustificato il licenziamento, in quanto vi era assenza di dolo.

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