Il licenziamento orale è nullo, ma il lavoratore che non offre la prestazione non ha diritto alla retribuzione Cassazione 28 febbraio 2018 n. 10968.

La fattispecie

Una lavoratrice alle dipendenze di una società è stata da questa licenziata in forma orale.

A seguito dell’impugnazione del licenziamento, il tribunale ha condannato la società al pagamento del risarcimento e delle retribuzioni sino all’effettiva riassunzione.

La sentenza è stata confermata in secondo grado.

Il giudizio di Cassazione

Il giudizio è approdato in Cassazione.

I giudici, in parziale modifica della sentenza della Corte di appello, hanno motivato come segue:

  • il licenziamento orale è inefficace, per inosservanza dell’onere della forma scritta (art. 2 legge 15 luglio 1966 n. 604, s.m.)
  • ne consegue che il rapporto di lavoro non si interrompe.
Il diritto alla retribuzione

La Cassazione ha aggiunto dell’altro.

Trattandosi di un rapporto a prestazioni corrispettive, è necessario che il lavoratore offra formalmente la prestazione.

Solo così può richiedere l’adempimento dell’obbligazione retributiva, oltre al risarcimento del danno.

In tae caso, il lavoratore ha diritto alle retribuzioni dal momento dell’offerta e fino alla riassunzione.

Nel caso di specie, il lavoratore non ha effettuato l’offerta formale della prestazione.

Pertanto, ha diritto solo al risarcimento del danno, da determinarsi secondo le regole in materia di inadempimento delle obbligazioni.

Il principio espresso

Il licenziamento intimato in forma orale è dunque inefficace: il rapporto di lavoro prosegue.

Il licenziamento orale inidoneo a incidere sulla continuità del rapporto di lavoro non fa, tuttavia, sorgere il diritto alle retribuzioni maturate dal licenziamento stesso.

A tal fine è infatti necessario che il lavoratore metta a disposizione la prestazione lavorativa, con offerta formale.

I precedenti

Il principio espresso dalla recentissima ordinanza del Collegio si allinea a quanto in precedenza espresso dalla stessa Corte.

Si vedano, in tal senso, Cassazione 5 luglio 2016 n. 13669, Cassazione, Sezioni Unite, 27 luglio 1999 n. 508.

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