Licenziamento e controlli da parte una agenzia investigativa Vietato il licenziamento per inadempimento scoperto da agenzia investigativa. Cass. 4 settembre 2018, n. 21621

La problematica dei controlli illegittimi

Il caso riguarda i controlli illegittimi da parte del datore.

Un lavoratore addetto alla rilevazione delle presenze ha fatto registrare falsamente la propria presenza al lavoro in alcune giornate.

La società datrice ha incaricato un’agenzia investigativa per effettuare dei controlli.

Dalla verifica così eseguita, è risultata l’assenza del lavoratore nei giorni su indicati.

La società ha quindi disposto il licenziamento del lavoratore, il quale ha proposto impugnazione.

I giudici di merito hanno rigettato il ricorso del lavoratore, ma la Cassazione ha ribaltato la decisione.

La decisione del Supremo Collegio (Cass. 4 settembre 2018, n. 21621)

La Suprema Corte ha qualificato come illegittimo il licenziamento.

Secondo i giudici di legittimità, il datore può avvalersi di terzi (agenzie investigative) per preservare il patrimonio aziendale (art. 2, l. 300/1970).

Tale controllo, tuttavia,

non può investire né l’adempimento, né l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera

Nella specie, il controllo riguardava la falsificazione dell’orario di entrata al lavoro.

L’illecito rilevato, quindi, concerneva proprio l’inadempimento contrattuale afferente all’attività lavorativa.

Questa deve essere però sottratta a una tale vigilanza.

I limiti dei controlli datoriali nella giurisprudenza

La Cassazione, con la citata decisione, è intervenuta sulla delicata questione dei limiti ai controlli del datore.

In questa materia si registra copiosa giurisprudenza.

Secondo l’orientamento consolidato,

i controlli diretti sull’attività lavorativa devono essere compiuti direttamente dal datore di lavoro, anche mediante i propri collaboratori (art. 3 Statuto Lavoratori) e non da soggetti terzi.

In questi termini, si segnalano le seguenti decisioni.

1. – Il datore può far controllare da un’agenzia investigativa l’addetto alla cassa che commette un illecito (Cass. 9 luglio 2008 n. 18821).

Nella specie, si è trattato di mancata registrazione della vendita e appropriazione delle somme incassate.

2. – Il datore non si può servire di un’agenzia investigativa per il controllo dell’attività lavorativa.

Il controllo  su quest’ultima è riservato al datore e ai suoi collaboratori (Cass. 27 febbraio 2018 n. 15094).

3. – Il controllo sull’attività extralavorativa svolta dal lavoratore in violazione del divieto di concorrenza, fonte di danni per il datore, è legittimo (Cass. 22 maggio 2017 n. 12810).

Se i controlli riguardano comportamenti illeciti estranei all’inadempimento dell’obbligazione, il datore può incaricare, a tal fine, dei terzi .

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