Il licenziamento di lavoratrice madre è legittimo solo se cessa l’intera attività produttiva Cass. 20 maggio 2021 n. 13861

Il licenziamento di lavoratrice madre

Di norma, il licenziamento di lavoratrice madre di un bambino che non ha compiuto un anno non è legittimo.

Lo stabilisce l’art. 54 d. lgs. 151/2001.

Dispone che le lavoratrici non possono essere licenziate tra l’inizio della gravidanza e il termine del periodo di interdizione dal lavoro.

La norma prevede inoltre che il licenziamento di lavoratrice madre non può avvenire fino al compimento di un anno di età del bambino.

Il caso di specie

Nel caso di cui qui ci si occupa, una società ha effettuato il licenziamento di lavoratrice madre.

La lavoratrice ha impugnato il licenziamento.

Lo status di madre, noto alla società, veniva provato anche nel corso del giudizio.

Licenziamento per cessazione dell’attività

La società ha eccepito di aver licenziato la lavoratrice madre in quanto l’attività produttiva era cessata.

Quale regola si applica se la società datrice di lavoro cessa l’attività produttiva?

La questione è stata di recente affrontata da Cass. 20 maggio 2021 n. 13861.

Cassazione 20 maggio 2021 n. 13681

La società ha intimato il licenziamento perché era stata soppressa l’unità cui la lavoratrice madre era addetta.

Secondo la dipendente, tuttavia, la società non aveva cessato l’intera attività produttiva.

La lavoratrice madre ha addotto che era cessata solo l’attività della singola unità produttiva in cui lei prestava servizio.

La norma addotta dalla lavoratrice madre

Per tale motivo, ad avviso della lavoratrice madre, non trovava applicazione l’art. 54, 3° co., lett. b), d. lgs 151/2001.

La norma dispone che il divieto di licenziamento non si applica nel caso di cessazione dell’attività dell’azienda.

Mancato adempimento dell’onere probatorio

I giudici hanno respinto il ricorso della lavoratrice madre.

Hanno motivato in ragione del mancato adempimento dell’onere della prova.

La lavoratrice non ha provato che altre unità produttive erano rimaste attive.

Avrebbe dovuto provare che presso unità in cui lei non lavorava si continuava a svolgere l’attività.

Al contrario, nei gradi di giudizio di merito, ha sempre lamentato la generica chiusura dell’impresa.

Le motivazioni

Il licenziamento – affermano i giudici – è stato intimato a causa della cessazione dell’attività.

La lavoratrice madre non ha mai provato, nel giudizio di merito, la ragione concreta del recesso datoriale.

Inoltre non aveva provato che la cessazione dell’attività riguardasse solo una unità produttiva e non l’intera azienda.

Era quindi mancata la prova della parzialità della chiusura aziendale.

La decisione cui era approdata la corte di appello era dunque corretta.

Il principio di diritto

La Cassazione ha allora enunciato i seguenti principi.

In generale, opera l’ampio divieto di licenziamento di lavoratrice madre previsto dalla norma citata.

In caso di cessazione dell’intera attività aziendale, tuttavia, si ha una deroga al divieto di licenziamento di lavoratrice madre.

L’ambito di applicazione della deroga non può estendersi.

Il licenziamento della lavoratrice madre è illegittimo se cessa l’attività di una unità produttiva

In particolare, la deroga non opera se cessa l’attività di un singolo reparto dell’azienda.

Ciò vale anche se si tratta di una unità dotata di autonomia funzionale.

Quindi, è illegittimo il licenziamento di lavoratrice madre se la cessazione dell’attività è parziale.

Specificamente, il licenziamento di lavoratrice madre è illegittimo se cessa l’attività di una singola unità produttiva.

I precedenti giurisprudenziali

Il principio enunciato conferma il precedente orientamento espresso dalla giurisprudenza.

Per Cass. 22720/2017, solo se cessa l’attività dell’intera azienda è possibile il collocamento in mobilità della lavoratrice madre.

Infatti, la legge prevede la non applicabilità del divieto di licenziamento di lavoratrice madre nell’ipotesi chiara di cessazione dell’attività dell’azienda.

Cass. 7 agosto 2013 n. 18810 precisa che la deroga al divieto di licenziamento non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

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