Legittimo il licenziamento volto all’aumento dei profitti, se connesso alla riorganizzazione aziendale Cassazione 1 luglio 2016 n. 13516

Il principio espresso dalla Cassazione.

E’ legittimo il licenziamento intimato dal datore di lavoro per aumentare i profitti, se compiuto in presenza di un effettivo riassetto aziendale

Con l’enunciazione del predetto principio, il Supremo Collegio interviene sulla delicata questione della sindacabilità, da parte del giudice, delle ragioni che hanno spinto il datore di lavoro a riorganizzare l’assetto aziendale mediante provvedimenti risolutivi, al fine di aumentare i profitti.

Le scelte imprenditoriali non sono sindacabili in ragione della libertà di iniziativa economica

La Cassazione, premesso che il sindacato del giudice deve limitarsi a verificare la sussistenza delle ragioni addotte dal datore, senza possibilità alcuna di sindacare nel merito le scelte imprenditoriali – quali espressione della libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost. –  svolge il seguente rilievo.

Licenziamento e crisi aziendale

La legittimità del licenziamento non va riconosciuta esclusivamente se si deve far fronte a una situazione di crisi aziendale, come invece affermato da un orientamento consolidatosi in passato.

Licenziamento e riduzione del costo del lavoro

Può infatti risultare conforme all’interesse aziendale l’aumento dei profitti attuato per mezzo della riduzione del costo della forza lavoro impiegata.

Ciò deve tuttavia essere il risultato di una riorganizzazione aziendale.

In altri termini:

  • se l’assetto aziendale è realmente modificato in vista di una migliore efficienza gestionale, ovvero di un incremento della redditività dell’impresa,
  • il licenziamento è legittimo,
  • quando consegue a un progetto di innalzamento dei profitti
  • attuato mediante un’ottimizzazione delle risorse umane che conduce alla riduzione del costo del lavoro (cioè del numero di determinate categorie di lavoratori).
Licenziamento per aumentare il profitto

Secondo il ragionamento dei giudici, dunque, il miglioramento della produttività può essere conseguito tanto abbattendo i costi quanto facendo aumentare i profitti.

D’altronde, ciò che è vietato

non è la ricerca del profitto mediante riduzione del costo del lavoro o di altri fattori produttivi (…) , ma il perseguire il profitto (o il contenimento delle perdite) soltanto mediante un abbattimento del costo del lavoro realizzato con il puro e semplice licenziamento d’un dipendente che, a sua volta, non sia dovuto ad un effettivo mutamento dell’organizzazione tecnico-produttiva.

La giurisprudenza sul punto

La decisione in esame, sebbene – come afferma la Cassazione – non si ponga in netto contrasto con i precedenti che si registrano in materia, presenta l’indubbio pregio di focalizzare l’attenzione su una questione di cruciale importanza.

Il perseguimento del profitto del datore di lavoro quale ragione che da sola è in grado di giustificare una scelta di licenziamento si deve accompagnare a un effettivo riordino aziendale che conduca alla riduzione del costo del lavoro.

La modifica dell’assetto aziendale deve essere effettiva, protrarsi nel tempo e non dettata da ragioni contingenti e momentanee.

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