Impugnazione del licenziamento Licenziamento illegittimo se il lavoratore in malattia svolge altro lavoro non pregiudizievole

La fattispecie

Viene qui trattata una fattispecie in materia di impugnazione del licenziamento.

Un lavoratore con mansioni di autotrenista ha subito un infortunio sul lavoro e si è procurato una contusione a spalla e polso.

Si è così assentato dal lavoro per malattia.

La società datrice ha scoperto che, durante il periodo di assenza, il lavoratore ha svolto attività lavorativa presso l’azienda del figlio.

Precisamente, il lavoratore si è occupato della gestione di un negozio, provvedendo anche a spostare carichi pesanti.

La società da ciò ha ritenuto tale condotta:

  • quale indizio di una simulazione dello stato di malattia,
  • o, in alternativa, quale comportamento in grado di ritardare la guarigione e, quindi, il rientro al lavoro.

Per questo, la società ha licenziato il lavoratore.

Il giudizio di merito

Il lavoratore ha provveduto all’impugnazione del licenziamento innanzi al Tribunale, che ha ritenuto legittimo il licenziamento stesso.

Lo spostamento di carichi pesanti presso l’attività commerciale del figlio non è stato ritenuto compatibile, dal giudice di primo grado, con la patologia riscontrata a seguito dell’infortunio.

In riforma della sentenza di primo grado, la Corte di appello ha invece ritenuto illegittimo il licenziamento.

I giudici di secondo grado hanno rilevato che il percorso di guarigione, all’esito dell’istruttoria, non è risultato in alcun modo pregiudicato dall’attività del lavoratore presso il negozio del figlio.

La società ha così impugnato la sentenza della Corte d’appello innanzi alla Corte di cassazione.

Il ragionamento della Cassazione

Il Supremo Collegio ha ribadito la natura illegittima del licenziamento.

Il principio adottato – espresso in Cass. 19 settembre 2017 n. 21667 – è stato il seguente:

Lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia giustifica il licenziamento se tale attività esterna faccia presumere l’inesistenza della malattia (…) ovvero se essa pregiudichi o ritardi la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore

Non ogni attività posta in essere dal lavoratore assente per malattia, estranea a quella a cui è tenuto, integra quindi un comportamento illecito.

Il licenziamento è legittimo

a) se si dimostra una simulazione dello stato patologico (se, cioè, si prova che la malattia non esiste);

b) se l’attività svolta durante l’assenza per malattia rende la guarigione più lenta e difficoltosa;

c) se tale attività cagiona un ritardo del rientro al posto di lavoro.

I precedenti in materia

Il principio espresso dal Supremo Collegio si allinea alla posizione espressa, anche di recente, dalla Cassazione (Cass. 5 agosto 2014 n. 17625; Cass. 5 dicembre 2016 n. 24812).

Si veda altresì Cass. 2 dicembre 2016 n. 24671 che, nell’enunciare il medesimo principio, ha però riconosciuto legittimo il licenziamento del lavoratore.

Nel caso di specie, si è trattato di dipendente che, assente per stato di malattia, ha lavorato in una pizzeria provvedendo, tra l’altro, all’ordinazione dei pasti e alla riscossione dei pagamenti dei clienti.

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