Cessione di ramo di azienda illegittima e demansionamento Il cedente non risponde del demansionamento del lavoratore

Un caso in materia di cessione di ramo di azienda.

Il caso che qui si tratta, in materia di cessione di ramo di azienda, è il seguente.

Un lavoratore alle dipendenze di una società viene assegnato a mansioni inferiori rispetto al suo inquadramento.

Si ha quindi un demansionamento.

La società effettua una cessione di ramo di azienda.

In particolare, cede ad altra società il ramo di azienda presso cui lavorava il suddetto dipendente.

La società cessionaria mantiene il lavoratore nella stessa posizione lavorativa.

I giudizi di primo e secondo grado sul licenziamento.

Il lavoratore cita in giudizio entrambe le società lamentando di essere stato demansionato.

I giudici di primo e secondo grado accertano il demansionamento.

Condannano quindi, in solido, entrambe le società interessate dalla cessione di ramo di azienda.

La società cedente ricorre per la cassazione della sentenza.

Il giudizio sulla cessione di ramo di azienda

Il lavoratore impugna anche la cessione di ramo di azienda.

I giudici accertano così l’illegittimità della cessione di ramo di azienda intervenuta tra le due società.

La pronuncia diventa definitiva.

La società cedente e la società cessionaria.

La cessione del ramo di azienda di una società dà luogo ad un mutamento nella titolarità soggettiva.

Il mutamento si riferisce a un singolo ramo dell’attività della società.

Sostanzialmente, a un soggetto giuridico, cedente, se ne sostituisce un altro, cessionario.

Quest’ultimo continua a operare in quel ramo d’azienda.

Tutti i lavoratori dipendenti della società cedente passano alle dipendenze della cessionaria.

Appare opportuno riportare quanto disposto dall’art. 2112 cod. civ.

In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Rileva anche il secondo comma dell’articolo.

Il cedente e il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.

Il demansionamento

Il demansionamento consiste nell’assegnazione del lavoratore a mansioni inferiori rispetto a quelle per le quali è qualificato.

Viene in rilievo l’art. 2103 cod. civ.

Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.

Dunque, il lavoratore deve essere assegnato allo svolgimento di mansioni per le quali è stato assunto.

Se il datore di lavoro lo inquadra in un livello inferiore, si verifica un demansionamento.

Nel caso esaminato, il lavoratore era stato assegnato a mansioni inferiori dalla società cedente.

Il demansionamento si è protratto anche dopo la cessione.

Corte di Cassazione 20 maggio 2021 n. 13787

Con la sentenza del 20 maggio 2021, n. 13787, la Cassazione ha riformato le sentenze di merito.

Il Supremo Collegio ha espresso il seguente principio.

Se la cessione di ramo di azienda è illegittima, la società alle cui dipendenze opera il lavoratore (e non la cedente) risponde del suo demansionamento.

I presupposti da cui prende le mosse la Cassazione

Se la cessione di ramo di azienda è illegittima, non si verifica il passaggio tra la cedente e la cessionaria.

Ne consegue che il rapporto di lavoro permane, in astratto, tra la società cedente e il lavoratore.

Tuttavia, dopo la cessione, il dipendente lavora effettivamente presso altra società.

Questa non è divenuta cessionaria, se la cessione è invalida.

Si instaura comunque tra i due soggetti, anche se di fatto, un nuovo e diverso rapporto di lavoro.

Da tale ultimo rapporto derivano effetti giuridici per entrambe le parti.

Le conclusioni a cui giunge la Suprema Corte

Tra questi effetti giuridici, vi è il divieto per la società datrice di assegnare il lavoratore a mansioni inferiori rispetto a quelle del suo inquadramento.

Secondo la Cassazione, se la società assegna a mansioni inferiori il dipendente, è responsabile per violazione dell’art. 2103 cod. civ.

Il demansionamento non è imputabile dunque alla società cedente, con cui formalmente il rapporto continua.

Secondo quanto su indicato, il demansionamento è imputabile alla società presso cui opera in via di fatto il lavoratore.

I precedenti

La decisione richiama espressamente Cass. 7 agosto 2019 n. 21161, in cui è espresso lo stesso principio.

In tale decisione si è precisato quanto segue.

Se viene dichiarata invalida la cessione del ramo di azienda, rivive il rapporto con il cedente ma il lavoratore rende la prestazione a favore dell’altra società.

Tra questi soggetti (lavoratore e nuova società) nasce un rapporto di fatto produttivo di effetti giuridici.

Per la società, che in concreto utilizza la prestazione lavorativa nell’ambito della propria organizzazione imprenditoriale, vi è il divieto di demansionamento.

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