Il contratto misto Un caso pratico sul rapporto tra agenzia e deposito

La controversia innanzi al giudice di primo grado

Si è costituita, innanzi al giudice di primo grado, una società concessionaria per la vendita di autovetture di una nota casa automobilistica.

La suddetta società ha citato in giudizio una ditta con cui aveva concluso un contratto inerente alla promozione delle vendite.

La società concessionaria ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di una somma di denaro per l’avvenuta fornitura di mezzi.

La ditta convenuta, dal canto suo, si è costituita in giudizio e ha eccepito che il contratto intervenuto fra le parti era un mero contratto di deposito.

Il Tribunale adito ha qualificato tale negozio come un contratto misto di agenzia e di deposito, con prevalenza degli elementi che caratterizzano il rapporto d’agenzia.

La ditta incaricata della promozione, a questo punto, ha proposto appello.

La società concessionaria ha, a sua volta, presentato appello incidentale.

La decisione della Corte d’appello

La Corte d’appello adita ha accolto le ragioni poste alla base dell’appello incidentale e ha qualificato il contratto oggetto della controversia un contratto tipico d’agenzia.

Ha, infatti, escluso la contemporanea configurabilità del contratto di deposito.

A fronte di ciò la ditta incaricata della promozione delle vendita ha presentato ricorso davanti alla Corte di cassazione.

La sentenza della Corte di cassazione

La Suprema Corte ha parzialmente riformato la sentenza di secondo grado.

Ha, infatti, statuito che il negozio in oggetto rientra nella fattispecie del contratto misto di agenzia e di deposito.

Alla base di tale decisione vi è la considerazione – da parte dei giudici di legittimità – che nel testo del contratto si fa riferimento alla figura contrattuale del deposito.

La Corte di cassazione, in tale occasione, ha inoltre ribadito che in tema di contratto misto

la relativa disciplina giuridica va individuata in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti  senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi, che sono voluti dalle parti e concorrono a fissare il contenuto e l’ampiezza del vincolo contrattuale, ai quali si applicano le norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto compatibili con quelle del contratto prevalente.

La figura del contratto misto: nozione e causa

La normativa non fornisce una definizione di contratto misto.

Secondo una risalente pronuncia della Corte di cassazione, per contratto misto deve intendersi una fattispecie negoziale atipica che possiede elementi causali propri di due o più contratti.

Il contratto misto, dunque, è una figura di contratto caratterizzata da elementi appartenenti a diverse tipologie di negozi giuridici.

Il configurarsi di un contratto misto comporta la creazione di una nuova e diversa figura contrattuale derivante dalla combinazione di due o più tipologie negoziali.

Diretta conseguenza è la sussistenza di una causa unitaria.

La disciplina applicabile

Molteplici ragioni di opportunità hanno portato la giurisprudenza e la dottrina a interrogarsi relativamente alla disciplina applicabile ai contratti misti.

Le tre teorie che hanno avuto maggiore rilevanza sono quelle:

  1. della combinazione;
  2. dell’applicazione analogica;
  3. della prevalenza (o dell’assorbimento).
La teoria della combinazione

I sostenitori di tale teoria ritengono che la disciplina applicabile in materia di contratti misti debba risultare dalla combinazione delle diverse e singole discipline dettate per ciascuna figura negoziale contenuta nel contratto misto.

La teoria dell’applicazione analogica

Altra parte della dottrina, di rilevanza minoritaria, è di diverso avviso.

Ritiene, a tal riguardo, che debbano applicarsi le norme del contratto in generale e, per analogia, le norme che regolamentano contratti tipici simili a quelli utilizzati nel contratto misto.

La teoria della prevalenza

È la teoria che ha trovato maggiori consensi sia in dottrina che in giurisprudenza.

Stabilisce l’applicazione, esclusivamente, della disciplina del contratto che risulta essere prevalente.

Tale applicazione però, secondo la giurisprudenza, non deve portare a ritenere irrilevanti – a livello giuridico – gli ulteriori elementi secondari.

Anche tali elementi, infatti, sono effetti comunque voluti dalle parti. Risultano, di conseguenza, meritevoli di tutela.

Infine, sempre secondo la giurisprudenza, non può neanche essere completamente abbandonata la teoria della combinazione.

Potrebbero, infatti, presentarsi dei casi in cui non risulti prevalente un negozio giuridico.

In queste ipotesi, può essere d’ausilio, ai fini della disciplina da applicare, combinare le diverse normative di ciascuna figura contrattuale.

La funzione del contratto misto e l’applicazione nella pratica

L’ampia applicazione, nella pratica, del contratto misto deriva dalla sua capacità di far fronte ai molteplici interessi perseguiti dalle parti.

Essi, non sempre, sono tutelabili ricorrendo a un’unica figura contrattuale.

Tra le fattispecie più ricorrenti nella prassi ricordiamo:

  • il noleggio con conducente;
  • il contratto di portierato;
  • la donazione mista;
  • il contratto di albergo;
  • i contratti di appalto pubblico misti;
  • il contratto misto di vendita e appalto.
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