Il contratto di spedizione Un fondamentale contratto per il commercio

La spedizione come contratto di mandato

La spedizione si configura come un particolare tipo di mandato. Si tratta del mandato assunto dallo spedizioniere per la conclusione di un contratto di trasporto e il compimento delle operazioni accessorie per conto di un committente.

Il mandato in discorso è essenzialmente senza rappresentanza, in quanto lo spedizioniere agisce in nome proprio.

Si applicano per analogia le norme sul mandato e quelle compatibili dettate per la commissione.

Il rapporto con il contratto di trasporto

Analizziamo qual è il rapporto con il contratto di trasporto.


Un avvocato civilista specializzato quale avvocato in materia di contratti deve conoscere infatti quali sono le differenze tra il contratto di mandato e il contratto di spedizione: le due figure possono, nella prassi commerciale, apparire sovrapponibili

Lo spedizioniere è un intermediario, tra chi intende spedire la marce e il vettore. Tale intermediario ha l’obbligo di concludere il contratto di trasporto e di provvedere alle attività accessorie.

Il vettore si obbliga invece a trasferire, verso corrispettivo, persone o cose da un luogo a un altro e può paragonarsi a un appaltatore, nella misura in cui eserciti un’impresa di trasporto.

Lo spedizioniere può svolgere l’attività di spedizione come imprenditore. Ma tale qualità non è un tratto essenziale della figura codicistica, anche se si registra una tesi per la quale lo spedizioniere sarebbe un imprenditore commerciale.

Opposta tesi rileva che la spedizione non deve necessariamente essere caratterizzata da professionalità. Le norme del codice civile sulla spedizione si applicano anche a chi esercita attività di spedizioniere in via occasionale.

Il vettore e lo spedizioniere

Il vettore e lo spedizioniere, anche quando rivestono il ruolo di imprenditori commerciali, svolgono la propria attività in modo diverso.

Il vettore mette a disposizione i mezzi di trasporto e l’organizzazione per il trasferimento di persone o cose.

Lo spedizioniere invece non mette direttamente a disposizione i veicoli ma si avvale della cooperazione dei vettori, che sceglie per conto del committente.

Il contratto di trasporto l’elemento si caratterizza per la lettera di vettura. Questo è il documento che il mittente deve rilasciare su richiesta del vettore e che contiene l’indicazione del destinatario e del luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità e il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto.

Le operazioni accessorie

Nel rapporto tra committente e spedizioniere rientra anche il compimento di operazioni accessorie rispetto al trasporto (oltre all’obbligo di incaricare un vettore).

Nei trasporti di merce, oltre allo spedizioniere si hanno altre figure di operatori che svolgono prestazioni accessorie rispetto al trasporto.

Vi può essere un mediatore, che pone in contatto mittente e vettore.

Vi può essere un agente, che lavora per il vettore promuovendone i servizi e raccogliendo gli ordini di trasporto.

Peculiare figura è poi quella del recapitista, che assume l’incarico di prendere in consegna le merci, custodirle nei propri locali, mantenerle a disposizione del vettore, consegnarle al destinatario.

Le operazioni accessorie possono essere svolte dallo spedizioniere. Questi spesso provvede al ritiro della merce presso il mittente, all’imballaggio, al magazzinaggio, alla consegna, alla resa, al carico e allo scarico presso il vettore.

Lo spedizioniere può effettuare queste attività direttamente o affidandole ad altri (ad es., a un recapitista).

Quanto al carico della merce, se questo non rientra nei compiti contrattuali del vettore, esso deve essere effettuato dallo spedizioniere.

L’applicazione della disciplina dettata dal codice civile

Sono soggette alla disciplina codicistica della spedizione le attività accessorie di cui si fa carico lo spedizioniere.

Sono quelle attività che risultano funzionalmente subordinate rispetto alla conclusione del contratto di trasporto.

Si ritiene che le prestazioni accessorie di cui all’art. 1737 cod. civ. siano tutte quelle da porre in essere per il miglior esito della spedizione.

Le parti possono tuttavia determinare le specifiche prestazioni da considerare accessorie.

A ciascuna operazione accessoria si applicano quindi, in primo luogo, le norme sulla spedizione e quelle generali sul mandato, in secondo luogo quelle dello specifico contratto che rileva nell’operazione secondaria funzionale al trasporto.

Ad esempio, se si compie un’operazione accessoria di custodia delle merci, si applicano le norme sul deposito, in via subordinata rispetto a quelle dettate in materia di spedizione.

In mancanza di apposita pattuizione in tal senso, la riscossione del prezzo di vendita della merce non rientra nelle operazioni accessorie al contratto di spedizione.

Se l’incarico non riguarda la conclusione del contratto di trasporto ma solo le prestazioni accessorie, secondo la giurisprudenza non si applica la disciplina della spedizione, ma quella del mandato riguardante le singole prestazioni.

Lo scioglimento del rapporto contrattuale

Quanto alle norme che si applicano al contratto di spedizione, notiamo che secondo l’art. 1738 cod. civ., il mittente può far sciogliere il rapporto contrattuale, comunicando allo spedizioniere questa intenzione.

Deve in ogni caso rimborsargli le spese che questi abbia sostenuto in seguito al conferimento dell’incarico.

La revoca dell’ordine di spedizione comporta anche l’obbligo del committente di pagare allo spedizioniere un equo compenso per l’attività eventualmente prestata.

Considerata la funzionalizzazione al trasporto, lo scioglimento dal contratto di spedizione può essere attuato in tal modo solo se lo spedizioniere non ha già concluso il contratto col vettore.

Le istruzioni da seguire

L’art. 1739 disciplina la prestazione dello spedizioniere, il quale deve attenersi alle istruzioni eventualmente ricevute dal committente in relazione alla scelta dell’itinerario, del mezzo di trasporto e delle modalità di trasferimento della merce

In mancanza di istruzioni, lo spedizioniere deve perseguire il soddisfacimento dell’interesse del committente nel migliore dei modi, secondo quanto può ragionevolmente attendersi da un operatore diligente del settore.

La diligenza da impiegare

Quando lo spedizioniere svolge professionalmente la propria attività, la diligenza deve valutarsi in modo rigoroso avendo specifico riguardo alla natura dell’impresa esercitata (art. 1176 cod. civ.).

La legge esclude, salvo patti o usi contrario, che lo spedizioniere abbia l’obbligo di provvedere all’assicurazione per il perimento della merce.

Egli si può avvantaggiare delle relazioni con i vettori – e con gli altri operatori che si occupano delle prestazioni funzionali al trasporto – solo in presenza di apposita clausola.

In mancanza di specifica pattuizione contraria, i premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono essere accreditati al committente.

Lo spedizioniere esegue la propria prestazione nell’interesse del committente.

Regole speciali e applicazione delle norme sul mandato

L’applicazione dei principi sul mandato porta al trasferimento in capo al committente dei vantaggi e degli svantaggi connessi all’esecuzione dell’incarico.

In base all’art. 1720 cod. civ., il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta.

Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subiti a causa dell’incarico.

Il compenso da corrispondere allo spedizioniere

Il compenso dello spedizioniere si determina, in mancanza di apposita pattuizione, secondo le tariffe professionali o, mancando queste ultime, secondo gli usi del luogo in cui avviene la spedizione.

Le spese effettuate dallo spedizioniere e i compensi per le prestazioni accessorie (di cui all’art. 1737 cod. civ.) si liquidano in base ai documenti giustificativi.

La regola non si applica se è stato previamente convenuto un pagamento forfetario.

La legge non prevede la possibilità di determinazione del compenso da parte del giudice, per il caso in cui manchino le tariffe professionali o gli usi locali.

Si ritiene, tuttavia, che anche per la spedizione valga la regola riguardante il mandato (art. 1733 cod. civ.), quindi si può giungere alla determinazione giudiziale secondo equità.

L’entrata dello spedizioniere nel contratto

Se lo spedizioniere assume su di sé l’incarico del trasporto egli risponde come un vettore in relazione al rapporto di trasporto.

Questa fattispecie viene denominata “entrata dello spedizioniere nel contratto”.

Si tratta di una deroga alla norma generale in tema di contratto con se stesso, di cui all’art. 1395 cod. civ.

Una norma analoga è prevista dall’art. 1735 cod. civ. per la commissione.

La mera assunzione dell’esecuzione del trasporto in capo allo spedizioniere conduce all’applicazione di questa norma.

La prescrizione dei diritti

La possibile commistione tra l’attività di vettore e l’attività di spedizioniere è stata alla base della scelta di uniformare, per il vettore e per lo spedizioniere, anche il regime della prescrizione.

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