Adozione in casi particolari I casi previsti dalla legge

Presupposti dell’istituto

L’art. 44 della l. 184/1983 disciplina l’adozione in casi particolari, istituto che si applica in via alternativa (e in casi specifici) rispetto a quello dell’adozione piena.

L’adozione particolare, per altro, è consentita anche ai single.

I casi in cui è possibile avvalersi di questo istituto sono tassativamente indicati dalla legge.

Vincolo di parentela fino al sesto grado

Il primo caso individuato dall’art. 44 l. 184/1983 si ha quando l’adottante è una persona unita al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell’ambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre.

La legge mette in primo piano l’esigenza del minore di vedere tutelati i legami affettivi preesistenti dando, dunque, la possibilità ai parenti o agli effettuali affidatari di presentare domanda per l’adozione del minore anche quando non sia stato dichiarato il suo stato di adottabilità.

Il coniuge

Altro canale, sempre di adozione in casi particolari, che non richiede la precedente dichiarazione dello stato di adottabilità del minore riguarda l’adozione del figlio del partner.

La legge, infatti, al fine di dar tutela al diritto del minore alla continuità affettiva, prevede la possibilità per il coniuge di adottare un minore che sia figlio del coniuge, anche quando non sia stato dichiarato lo stato di adottabilità dello stesso.

In questo caso viene meno anche il requisito della differenza di età tra l’adottante e il minore.

I minori portatori di handicap

Tra i casi particolari previsti dall’art. 44 della l. 184/1983 troviamo, inoltre, la possibilità di presentare la domanda di adozione quando il minore sia portatore di handicap e orfano di entrambi i genitori.

Anche in questo caso si prescinde dal rispetto della regola riguardante la necessaria differenza di età tra adottante e minore.

La contestata impossibilità di affidamento preadottivo

L’ultimo caso di adozione in casi particolari si ha per impossibilità di affidamento preadottivo. Si tratta di un caso con portata residuale.

La constata impossibilità di affidamento preadottivo si verifica, dal punto di vista giuridico, in tutti quei casi in cui manca lo stato di abbandono dichiarato dal tribunale.

Il procedimento per l’adozione in casi particolari

In tutti i casi sopra indicati è cura dell’adottante, assistito da un avvocato esperto, presentare al Tribunale per i minorenni una domanda contenente la disponibilità all’adozione del minore.

Ricevuta la domanda, il giudice incaricato espleta tutte le verifiche necessarie relative alla situazione personale e patrimoniale dell’adottante.

Se il minore adottando ha compiuto gli anni 14, è necessario che egli acconsenta all’adozione. Deve in ogni caso essere sentito il minore che abbia compiuto i 12 anni e, se capace di discernimento, anche di età inferiore.

Svolte tutte le verifiche previste dalla legge e sentito il pubblico ministero, il giudice decide sull’adozione.

Fino al momento dell’emanazione del provvedimento, sia l’adottante che il minore possono revocare il proprio consenso all’adozione.

Il provvedimento di adozione viene annotato a margine dell’atto di nascita e il minore antepone al proprio il cognome dell’adottante.

Il provvedimento emesso dal giudice può essere impugnato dall’adottante, dal pubblico ministero e dai genitori biologici del minore.

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